sabato, 18 maggio 2024
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18 aprile 2024

Legge n. 257/1992 e Dd.Mm. successivi denuncia presenza amianto

Si chiede se l'obbligo di denuncia della presenza di amianto da parte del privato scatta quando si ha la certezza della presenza di fibre in amianto in un dato materiale (fibrocemento) o é sempre obbligatoria anche se solo vi è il sospetto e non la certezza. In effetti nel caso trattato da questo Ente è capitato che il proprietario detentore di alcune lastre di fibrocemento utilizzate per la copertura di un piccolo manufatto agricolo, non aveva effettuato la denuncia all'epoca della entrata in vigore della legge 257/1992, non essendo certo che le citate lastre di fibrocemento contenessero fibre di amianto, solo successivamente a seguito della rottura di una lastra, facendo effettuare specifiche analisi da ditta specializzata, si è reso conto della presenza di tali fibre. Immeditamente ha provveduto a dare incarico alla stessa per la rimozione delle lastre secono la normativa vigente (piuano lavoro etc etc). I CC CFS venuti a conoscenza di ciò hanno elevato verbale di contestazione ai sensi dell'art 12 della citata legge. PQM si chiede che se tale verbale di ocntestazione può essere opposto in virtù delle citate precedenti considerazioni. Grazie

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