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Data di pubblicazione: 29 ottobre 2003

Edilizia

La sanatoria introdotta dall'art. 32 del decreto legge n. 269/2003 – entro il 2 dicembre le predette norme devono essere convertite in legge a pena di decadenza – comporta, come già anticipato, la “legalizzazione” degli abusi se ed in quanto rispettano alcuni criteri di fondo: infatti possono rientrare le superfici fino a 750 metri cubi, 250 metri quadrati, in più rispetto alla superficie legale, realizzati senza autorizzazioni. Le richieste di regolarizzazione vanno inoltrate ai Comuni e dovranno essere fatte entro il 30 marzo 2004. Il cosiddetto ticket "salva immobili" varia dai 100 euri al metro quadrato per gli immobili residenziali ai 150 euri per i non residenziali, a cui vanno aggiunte le spese di urbanizzazione.
Ma vediamo nel dettaglio le regole per il condono.


Cosa si può sanare
La sanatoria si applica alle opere abusive che sono state ultimate entro il 31 marzo 2003. Si possono sanare le opere il cui ampliamento rispetto alle dimensioni originarie non sia superiore al 30% o, in alternativa, ai 750 metri cubi (circa 250 metri quadrati). Comprese nelle sanatoria anche le singole nuove costruzioni, purché nel limite dei 750 metri cubi. In sede di conversione del decreto legge è stato stabilito che il limite dei 750 metri cubi è riferito all’intero stabile e non per le singole unità abitative. La misura è stata approvata per fissare regole più severe alla sanatoria: non è più possibile procedere al condono di interi palazzi utilizzando più domande in parallelo.



Quanto si deve pagare
Per sanare l’abuso edilizio è necessario procedere al pagamento di una somma di denaro (definita dalla legge "oblazione") pari a 100 euro al metro quadro per gli immobili residenziali e a 150 euro al metro quadro per quelli non residenziali (...)

continua


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