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Data di pubblicazione: 17 gennaio 2024
Data di riferimento: 17 gennaio 2024

15164

Napoli

Corte d'Appello di Napoli, Sezione VI Penale, Sentenza 17 gennaio 2024 n. 15164

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli, sez. VI, composta dai Magistrati:

dott. Aldo Polizzi - Presidente est.

dott. Roberta Troisi - Consigliere

dott. Valeria Maisto - Consigliere

 

Nel processo penale, celebrato con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 149 del 2020 convertito in L. n. 176 del 2020, con l'assistenza del cancelliere Raffaella Cesarano

 

Ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

In rito ordinario ex art. 605 c.p.p. a carico di:

 

De.Gi., nato a S.G. a C. il (...) e residente, con domicilio dichiarato, a N., in via C. V. B. n. 29;

 

Libero, Regolarmente notificato

 

appellante avverso la sentenza emessa in data 21.11.2019 dal G.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato:

 

IMPUTATO

 

p. e p. dagli artt. 81, cpv., e 641 cep., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dissimulando il proprio stato di insolvenza, facendo ingresso nella rete autostradale a pagamento, assumeva, col proposito di non adempierlo, l'obbligo di corrispondere il pedaggio cui si sottraeva utilizzando le piste dedicate al servizio automatico T., senza essere fornito del relativo dispositivo di pagamento a lettura ottica, omettendo di pagare l'importo complessivo di Euro 200 circa.

 

Castellammare di Stabia e Barra dal 1 febbraio 2017 al 2 aprile 2017.

 

E

 

condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Con condanna al risarcimento dei danno a favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento, a favore della medesima parte civile, delle spese processuali, che liquida nella misura di complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e C.P.A., come per legge. Disposta ex art. 240, comma I, c.p., la confisca dell'autovettura Marca C., Modello C2, targata (...), quale bene che servi a commettere il reato.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza del 21.11.2019 il G.M. presso il Tribunale di Torre annunziata, all'esito del giudizio ordinario, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato insolvenza fraudolenta continuata (art. 81, 641 c.p.) e lo ha condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Con condanna al risarcimento dei danno a favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento, a favore della medesima parte civile, delle spese processuali, che liquida nella misura di complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e C.P.A., come per legge. Disposta ex art. 240, comma I, c.p., la confisca dell'autovettura Marca C., Modello C2, targata (...), quale bene che servi a commettere il reato. Avverso la sentenza indicata in premessa, ha proposto appello il difensore dell'imputato rassegnando i seguenti:

 

MOTIVI DI APPELLO

 

Chiedendo:

 

1- ) Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 131 bis c.p. lamentando: l'assenza di prova certa dello stato di insolvenza;

 

2- ) Attenuanti generiche, attenuante ex art. 62 n.4 c.p., minimo pena;

 

In data odierna, celebrato il processo in forma cartolare e preso atto delle conclusioni scritte del PG dell'imputato e della parte ovile si è celebrato il relativo giudizio, all'esito del quale osserva questa Corte quanto segue.

 

Il primo motivo d'appello, in punto di resposnabilità , è infondato e non merita accoglimento.

 

Il primo giudice ha accettato che,

 

- l'autovettura marca C., modello C2, targata (...), della quale l'imputato era proprietario, era transitata numerose volte (trentanove) in autostrada senza pagare il dovuto corrispettivo, transitando per la corsia T. senza esser fornito del relativo dispositivo mediante tecnica dell'accodamento alla vettura che la precedeva.

 

- nella specie si immetteva nella corsia riservata ai possessori di tessera via card o di T. e si accodava al veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare, sulla scia di questo, prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata;

 

- il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade

 

- l'imputato non forniva alcuna giustificazione né provvedeva a risarcire il danno Sulla base di tali elementi di fatto deve ritenersi provato il fatto storico e infondata la doglianza difensiva: secondo cui non sarebbe provato il presupposto dello stato di insolvenza.

 

La fattispecie ad avviso della Corte deve infatti essere riqualificata nel delitto di cui all'art. 81, 640 c.p, ferma la pena non emendabile in assenza di appello della parte pubblica.

 

Integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 18/05/2007 Ud. (dep. 06/07/2007 ) Rv. 237150

 

Varie sentenze della Cassazione hanno configurato in caso di elusione del pagamento autostradale il reato di insolvenza o truffa in base alla condotta tenuta dall'imputato. Va esaminato quale dei due reati potrebbe essere ascritto all'imputato. La condotta di chi imbocchi la corsia che conduce alle porte riservate a chi è dotato di T., ponendosi sulla scia dell'autovettura che lo precede - regolarmente munita di T. - riuscendo ad uscire dal casello prima che la sbarra si abbassassi, integra, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte gli artifici e raggiri previsti dal reato di truffa cui segue l'ingiusto vantaggio patrimoniale dell'omesso pagamento dei pedaggi. E' evidente che l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri sopra delineati.

 

Ben diversa è l'ipotesi dell'insolvenza fraudolenza che può configurarsi tipicamente nell'ipotesi in cui si prenda il talloncino all'ingresso e poi all'uscita si dichiari di non aver denaro per adempiere l'obbligazione assunta "Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che anche il silenzio serbato al momento dell'ingresso in autostrada è idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, riscontrabile pertanto nel comportamento di chi, presentandosi al casello a bordo di un'autovettura - bene che fa presumere la capacità di assolvere l'obbligo del pagamento del pedaggio in chi lo possiede - prenda in consegna il talloncino aderendo, in tal modo, all'offerta contrattuale proveniente dal gestore del servizio autostradale; ed ha ancora specificato che, quanto all'accertamento in concreto dell'esistenza della situazione di insolvenza, è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità del debitore di adempiere l'obbligazione" Riguardo l'insolvenza fraudolenta infatti un orientamento costante della cassazione penale ha stabilito che "l'insolvenza fraudolenta si distingue dalia truffa perché la frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello artificio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione della sua esistenza finalizzato all'inadempimento dell'obbligazione, in violazione di norme comportamentali" (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012).

 

Del resto non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna con la quale il giudice, nel prendere in esame e valutare la condotta dell'imputato di non avere, in modo preordinato, adempiuto l'obbligazione contratta, qualifica l'originaria imputazione di insolvenza fraudolenta come truffa, perché la condotta tenuta dall'agente in entrambi i reati consiste in un comportamento fraudolento tale da ingenerare errore nella vittima. Sez. 2, Sentenza n. 29507 del 16/06/2015 Ud. (dep. 10/07/2015 ) Rv. 264151 Massime precedenti Conformi: N. 429 del 1964).

 

Ed in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto del diritto al contraddittorio è assicurato anche quando il giudice di appello provveda alla riqualificazione del fatto direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale il giudice di appello riqualificava l'originaria imputazione ex art. 11 del D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 nel reato di cui all'art. 515 cod. pen.). Sez. 2, Sentenza n. 12612 del 04/03/2015 Ud. (dep. 25/03/2015) Rv. 262778

 

Il numero dei passaggi illegali e il danno cagionato escludono l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p.

 

Consegue a quanto illustrato la conferma delle statuizioni civili.

 

In assenza di appello del P.M. va tuttavia confermata la pena irrogata, pur partendosi da un minimo edittale più basso di quello previsto per il reato di truffa e ferma la continuazione tra i vari episodi registrati.

 

Nemmeno meritano accoglimento le doglianze quoad poenam

 

La richiesta di riduzione o minimo della pena è inammissibile.

 

Si è già applicata una pena base inferire a quella prevista per il delitto di truffa.

 

Né emergono elementi per l'applicabilità delle generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 del danno di speciale tenuità, tenuto conto della reiterazione dei reati, della assenza di qualsiasi condotta risarcitoria o di resipiscenza, e del danno emergente di oltre 200 Euro (oltre le spese inerenti l'accertamento e la documentazione del reato e le spese legali sostenute dalla persona offesa).

 

La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata esclusivamente con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, con condanna dell'imputato alle spese della presente fase di giudizio.

 

Alla conferma segue la condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita Parte civile nel presente giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 950,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

 

Il complessivo carico di lavoro, in uno con la necessaria previsione di termini più stringenti da riservarsi per i numerosi procedimenti con imputati detenuti assunti in decisione, ha imposto prudenzialmente di indicare nel presente procedimento il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione, termine non interamente utilizzato per la redazione della presente motivazione.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa in data 21.11.2019 dal G.M. del Tribunale di Torre Annunziata, appellata da De.Gi., riqualifica il reato ascritto nella fattispecie di cui agli artt. 81, 640 c.p., ferma la pena irrogata all'imputato.

 

Conferma nel resto.

 

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita Parte civile nel presente giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 950,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Indica il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

 

Così deciso in Napoli il 29 novembre 2023.

 

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.

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