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25 ottobre 2014

Valutazione colpa proprietario del fondo in abbandono rifiuti

Personale del Comando di Polizia Municipale ha accertato la presenza, in un'area boscata, di alcuni veicoli abbandonati, unitamente a varie altre tipologie di rifiuti. Nonostante le indagini svolte, gli operatori sono riusciti a risalire soltanto ai proprietari di alcuni dei veicoli abbandonati, redigendo pertanto a loro carico la violazione di cui all'art.5 c.1 Dlgs.209/2003, ma non sono riusciti ad individuare i responsabili dell'abbandono degli altri rifiuti rinvenuti. Si è pertanto proceduto ad informare l'Ufficio Ambiente di questo Comune il quale, nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di cui all'art.192 c.3 del Dlgs.152/2006, ha provveduto ad avviare la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della l.241/1990 sia ai responsabili dell'abbandono dei veicoli, che nei confronti dei proprietari dei terreni nei quali erano stati abbandonati tali rifiuti. Come noto infatti, l'art.192 c.3 del T.U. Ambiente (Dlgs. 152 del 03.04.2006) prevede, in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, l'obbligo di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il problema si è posto all'atto della decisione circa i soggetti destinatari del futuro provvedimento di cui all'art.192 c.3, ed in particolare sul soggetto al quale spettasse la valutazione sul grado di colpa dei proprietari dei fondi in questione, posto che il dolo non è stato possibile accertarlo. L'Ufficio Ambiente sostiene infatti che questa valutazione è di competenza della Polizia Municipale che dovrebbe avvalersi dei poteri conferiti dalla l.689/1981, mentre questo Comando è dell'avviso che tale valutazione finale spetti al Responsabile del Procedimento instaurato (e quindi, nel nostro caso, l'Ufficio Ambiente), proprio per il tenore letterale della disposizione in questione, la quale prevede proprio il "contraddittorio con i soggetti interessati", che è istituto contemplato nella l.241/1990 e che non è insito nella l.689/1981, la quale tra l'altro consente l'utilizzo degli strumenti in essa previsti, ein particolar modo dall'art.13, in tutti i casi ".per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.", che in questo caso non vi è in quanto trattasi di un procedimento avviato al fine di decidere circa l'emissione di una ordinanza. A parere di questo Comando pertanto la valutazione circa il grado di colpa dei proprietari (o titolari di diritti reali o personali di godimento) dei terreni ove insistono rifiuti abbandonati non dovrebbe appartenere all'organo di polizia, ma dovrebbe essere di competenza del Responsabile dell'ufficio preposto al procedimento amministrativo attivato ai fini dell'emanazione dell'ordinanza prevista dall'art.192 c.3 Dlgs.152/2006, il quale la farà dopo aver acquisito gli atti di accertamento svolti dall'organo di polizia e dopo aver acquisito e valutato eventuali documenti e/o dichiarazioni fornite dai soggetti coinvolti nel procedimento (in quanto proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento), in contraddittorio con li stessi.
Alla luce di tali considerazioni si chiede pertanto di conoscere il vostro autorevole parere circa il soggetto cui spetti la valutazione finale sul grado di colpa dei proprietari dei terreni o dei titolari dei diritti reali o personali di godimento sugli stessi, in caso di abbandono di rifiuti sui medesimi, al fine di determinare i soggetti destinatari dell'ordinanza di cui all'art.192 c.3 del Dlgs. 152/2006.
Si ringrazia anticipatamente.

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