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22 febbraio 2014

Codice dell'Amministrazione digitale

Spett.le Redazione,


si chiede un parere in merito a quanto di seguito indicato:


una PA ha inviato ad altra PA, a mezzo PEC, la richiesta notifica verbale CDS in quanto la persona destinataria dell'atto, da una prima notifica a mezzo RR, è risultata irreperibile.
Il verbale viene restituito citando che non erano stati osservati i disposti dell'art. 65 del CAD, in pratica perché l'atto non era stato firmato digitalmente ma bensì nella forma tradizionale. Dal mio personale punto di vista, l'art. 65 fa espressamente riferimento ad istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica da parte dei privati. Infatti, nel diritto l'istanza è l'atto giuridico con il quale un privato chiede ad un organo pubblico di avviare un procedimento, mentre la dichiarazione viene definita dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. L'art. 47 del citato codice, disciplina la trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni, peraltro obbligatoria e non facoltativa.
Infine, a differenza di quanto previsto dall'art. 65 del CAD, laddove prevede in ogni caso la trasmissione dei documenti utilizzando la firma digitale, il secondo comma dell'art. 47 prevede che "Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide: a) se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'art. 55 DPR 445/2000"..
La posta in uscita da un ufficio pubblico obbligatoriamente deve riportare un numero di protocollo, peraltro obbligatoriamente registrato automaticamente in modalità elettronica.
Grazie

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