Data di pubblicazione:
10 febbraio 2005
Patente a punti ko/7
COMITATO TECNICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO
tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di
Reggio Emilia
Ai Comandi di Polizia Municipale
in indirizzo
Al Comando di Polizia Provinciale di
Reggio Emilia
OGGETTO: Circolare Ministeriale 04-02-2005 su sentenza patente a punti.
Dopo la famosa sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale eravamo tutti in attesa di una circolare ministeriale che calasse nel concreto gli effetti della stessa.
Eccola, forse poteva essere meglio, ma almeno è qualcosa su cui iniziare a lavorare (alla presente si allegano anche le 2 precedenti circolari, con evidenziate in giallo le parti da modificare).
Ad ogni buon fine anticipo, senza nessuna pretesa, un fac-simile di modulo da allegare ai verbali o da trascrivere sugli stessi direttamente dal programma di gestione; gli inviti sono due, il primo per tutte quelle violazioni che prevedono decurtazione di punti per le quali non si è a conoscenza di chi era alla guida del veicolo, il secondo, aggiuntivo al primo, per quelle violazioni che prevedono, oltre alla decuratazione dei punti, anche la sospensione della patente (ad esempio un 142 comma 9)
In caso di violazione dell' invito (trasmissione dei dati richiesti) gli effetti potrebbero essere diversi: nel primo il Ministero dice chiaramente con la circolare del 04/02/3005 che si applica la sanzione prevista dal comma 8 dell' articolo 180 in tutti i casi in cui non si riesce a risalire all' identità del conducente, nel secondo la cosa è un poco più complicata, in quanto la prassi già consolidata nel passato era che se l' obbligato in solido rispondeva nei termini previsti anche solo che non sapeva chi era alla guida la cosa "finiva lì".
E' chiaro a tutti come la differenza non sia irrilevante, staremo a vedere.
Quello che è indiscutibile è che, comunque, tale violazione all' invito effettuato dall' organo di polizia deve essere autonomamaente verbalizzata e notificata in un secondo tempo.
Nei prossimi giorni sarà convocato un Comitato T. P. di C. per meglio valutarne, in modo collegiale, gli effetti sulle procedure in essere.
Si coglie l' occasione per porgere distinti saluti.
Lì 10/02/2005
Il referente del COMITATO T. P. di C.
Lazzaro Fontana
(Comandante P.M. di Quattro Castella)
In allegato:
:: avvertenze;
:: circolare del Ministero dell'Interno del 04 febbraio 2005;
:: circolare del Ministero dell'Interno del 14 settembre 2004;
:: circolare del Ministero dell'Interno del 12 agosto 2003.
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tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di
Reggio Emilia
Ai Comandi di Polizia Municipale
in indirizzo
Al Comando di Polizia Provinciale di
Reggio Emilia
OGGETTO: Circolare Ministeriale 04-02-2005 su sentenza patente a punti.
Dopo la famosa sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale eravamo tutti in attesa di una circolare ministeriale che calasse nel concreto gli effetti della stessa.
Eccola, forse poteva essere meglio, ma almeno è qualcosa su cui iniziare a lavorare (alla presente si allegano anche le 2 precedenti circolari, con evidenziate in giallo le parti da modificare).
Ad ogni buon fine anticipo, senza nessuna pretesa, un fac-simile di modulo da allegare ai verbali o da trascrivere sugli stessi direttamente dal programma di gestione; gli inviti sono due, il primo per tutte quelle violazioni che prevedono decurtazione di punti per le quali non si è a conoscenza di chi era alla guida del veicolo, il secondo, aggiuntivo al primo, per quelle violazioni che prevedono, oltre alla decuratazione dei punti, anche la sospensione della patente (ad esempio un 142 comma 9)
In caso di violazione dell' invito (trasmissione dei dati richiesti) gli effetti potrebbero essere diversi: nel primo il Ministero dice chiaramente con la circolare del 04/02/3005 che si applica la sanzione prevista dal comma 8 dell' articolo 180 in tutti i casi in cui non si riesce a risalire all' identità del conducente, nel secondo la cosa è un poco più complicata, in quanto la prassi già consolidata nel passato era che se l' obbligato in solido rispondeva nei termini previsti anche solo che non sapeva chi era alla guida la cosa "finiva lì".
E' chiaro a tutti come la differenza non sia irrilevante, staremo a vedere.
Quello che è indiscutibile è che, comunque, tale violazione all' invito effettuato dall' organo di polizia deve essere autonomamaente verbalizzata e notificata in un secondo tempo.
Nei prossimi giorni sarà convocato un Comitato T. P. di C. per meglio valutarne, in modo collegiale, gli effetti sulle procedure in essere.
Si coglie l' occasione per porgere distinti saluti.
Lì 10/02/2005
Il referente del COMITATO T. P. di C.
Lazzaro Fontana
(Comandante P.M. di Quattro Castella)
In allegato:
:: avvertenze;
:: circolare del Ministero dell'Interno del 04 febbraio 2005;
:: circolare del Ministero dell'Interno del 14 settembre 2004;
:: circolare del Ministero dell'Interno del 12 agosto 2003.
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Avvertenze. | 14,4 kB | |
Il testo della circolare del 04 febbraio 2005. | 20,7 kB | |
Il testo della circolare del 14 settembre 2004. | 26,7 kB | |
Il testo della circolare del 12 agosto 2003. | 25,6 kB |
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