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Data di pubblicazione: 09 novembre 2013

In arrivo la vera riforma della PL?

OSPOL
FINALMENTE LA VERA LEGGE DI RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE

Il 3 novembre u.s. é stato presentato alla Camera dei Deputati il testo della Proposta di legge n. 1529, intitolata "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale" a firma dell'On. Rampelli.
Tale proposta è il frutto di un lungo lavoro di ricerca e di esperienze maturate "sul campo" che ha visto una perfetta sinergia fra gli operatori del settore e gli esponenti dei gruppi politici che si battono, ormai da decenni, per giungere al varo di una normativa adeguata al ruolo ed ai compiti che l'evoluzione dei rapporti sociali impone agli Enti Locali nel contesto della sicurezza.
In particolare, L'O.S.Po.L.-CSA (Dipartimento Polizia Locale), grazie all'impegno profuso dalla Presidenza, dall'Ufficio Legislativo e dagli organi decisionali del Sindacato, ha potuto fornire una rilevante collaborazione alla individuazione dei profili essenziali e, sovente, critici della riforma della P.L. in Italia giungendo alla formulazione di un testo che sia condiviso dalla Categoria e, contestualmente, innovativo in armonia con le linee di tendenza che si registrano presso la Comunità Europea e sul sentiero delle più recenti prospettive di riforma della Costituzione interna.
In tal senso, il dato di maggiore rilevanza va trovato nella stessa intitolazione della Proposta che, strutturandosi come Legge Quadro e come Ordinamento, si colloca appieno nella continuità con la previgente L. 7 marzo 1986, n. 65 e nella
specificità identitaria della Polizia Locale, diversamente e contro i reiterati, trascorsi tentativi di snaturarne i compiti, le funzioni e lo stesso significato di Corpi e servizi di polizia.
La difesa di quella identità si riflette, così, integralmente nell'essere la nuova normativa
esclusivamente destinata alla P.L., alla pari di ogni autentico "Ordinamento" segnando un punto di non ritorno, rispetto a tutte le commistioni, contaminazionali e stravolgimenti istituzionali che, dietro i paludamenti delle "politiche integrate" e delle "norme di indirizzo" miravano a marginalizzarne il rango, lo stato giuridico e, soprattutto,
l'autonomia, organizzativa ed operativa, che invece rappresenta un valore primario dell'intero sistema di tutela e promozione delle comunità territoriali. La conservazione, poi, della forma atto giuridico già adottato dalla L. 65/86, ovvero quello di Legge Quadro testimonia dell'assoluto rispetto delle potestà regionali laddove, per definizione, le "Norme di indirizzo e coordinamento", comprensive anche di disposizioni "di dettaglio" comprimono le autonomie locali ed estromettono le Regioni dal concorrere,
con proprie leggi, alla armonizzazione dei principi generali della normativa ordinaria con i bisogni, le dinamiche e le istanze delle singole realtà demo-geografiche e socioambientali.
La valorizzazione dell'autonomia della P.L. si pone, altresì, al centro dei processi di mutamento istituzionale che, con estrema frequenza e notevole sensibilità, sono stati gradualmente recepiti dalla Giurisdizione, tanto penale, quanto amministrativa, attraverso una serie ormai cospicua di pronunce delle Corti, di merito e di legittimità – dalla Corte di Cassazione al Consiglio di Stato ed alla stessa Corte costituzionale – alle quali è necessario riconoscere il merito di aver
percorso un Legislatore fino ad oggi inerte, nel ricostruire il profilo giuridico e sistematico della medesima P.L. e delle sue prerogative. E ciò, a significare che la "polizia locale" non è una "materia" bensì una Istituzione,


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vivente ed attiva che opera
ed incide su vari campi e varie "materie" ma non é riconducibile a quelle ma, semmai è vero il contrario.
Ma l'autonomia non si limita a regolare equamente i rapporti con altre Autorità amministrative o di polizia, giacché si sviluppa, sempre con il sostegno di una giurisprudenza ormai consolidata, anche all'interno delle compagini di appartenenza, ovvero gli organi vertice degli Enti Locali distinguendosi, a norma di legge, dagli altri settori, dipartimenti e direzioni dei Comuni – con particolare riferimento ai poteri del Sindaco, ribadendosi che non è il capo della Polizia Locale! – delle Province ed altri Enti equiparati. E, per autonomia, deve intendersi, altresì, l'esclusione della iniqua (e, per molti versi, illegitima) prassi di "trapiantare" ai vertici dei Corpi soggetti, pur muniti di qualifiche dirigenziali, provenienti da latri servizi comunali o, addirittura, da altre amministrazioni mediante fittizi contratti di consulenza "ad personam" o, perfino, "comandi" egualmente simulatori. Per questo, la Proposta Rampelli pone un esplicito divieto a nomine a Comandante di personale estraneo alla P.L. disciplinando le relative procedure con l'espletamento (esclusivamente) di prove concorsuali.
Il testo della riforma, che si compone di ventotto articoli, risolve, preliminarmente, una serie di problematiche accumulatesi e sedimentate nel corso degli ultimi decenni che, intenzionalmente o meno, hanno determinato condizioni di gravissima incertezza giuridica, di disagio per gli operatori e di efficienza dei servizi. Con estremo rigore sistematico, quindi, la Proposta Rampelli costruisce una concatenazione logica e previsionale che, dopo aver chiarito, nei primi articoli, i presupposti e le fonti della disciplina giuridico-istituzionale, affronta decisamente la questione dei Compiti e delle Funzioni della P.L.
In tal modo, per la prima volta in assoluto, una norma giuridica esprime delle
Definizioni delle attività, dei poteri e doveri della P.L. e degli ambienti di intervento mediante
disposizioni interpretative autentiche circa le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, di polizia amministrativa per troppo tempo lasciate prive di specifiche significazioni con esiti conflittuali e devastanti per un corretto inquadramento di status del personale.
Chiariti, dunque, gli aspetti protestativi della P.L., a ciò conseguono le disposizioni della parificazione del personale stesso a quello degli altri Corpi di polizia, anche e soprattutto, nell'ambito della ristrutturazione delle qualifiche, degli organici e delle figure professionali ricavate dal
modello del contratto di polizia, ormai adottato da tutti i Corpi ad ordinamento civile.
Tale parificazione si connota, poi, conseguenzialmente, sulla nuova formulazione della contrattazione collettiva e della forma del rapporto di lavoro estendendo integralmente alla P.L. il regime di diritto pubblico, nonché le indennità e le provvidenze stabilite per le altre Forze dell'ordine.
Con specifico riguardo allo stato giuridico della contrattazione collettiva, la Proposta Rampelli traccia un percorso graduale di transito della P.L. nel Comparto Sicurezza, ripristinando, intanto, per il personale dei Corpi e Servizi, i benefici previdenziali della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata da cui vennero sconsideratamente esclusio dal Decreto Monti, malgrado il tasso di rischiosità e la tipologia delle funzioni d'istituto non consentissero simili discriminazioni.
Ma la Proposta Rampelli risolve anche altre, non meno gravi questioni come la dotazione, il porto e l'eventuale uso di armi da fuoco e mezzi o dispositivi di autodifesa, stabilendo che tali strumenti vengono assegnati per motivi di servizio e di tutela della collettività, cancellando, una volta per tutte, l'assurdo (e gravemente discriminatorio) "principio" dell'armamento per difesa personale.
Infine, assieme a vere innovazioni, quali l'istituzione dell'Ente Nazionale di Assistenza e Promozione Sociale riservato al personale della P.L., ancorché in quiescenza, la Proposta Rampelli dedica ampio spazio al sistema della formazione predisponendo opportuni interventi che non si limitano unicamente all'istruzione interna ma che possano conferire titoli di studio utili a livello generale, master e corsi di specializzazione compresi.
Ufficio Legislativo
O.S.Po.L.-CSA


In allegato la proposta di legge
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