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Data di pubblicazione: 24 luglio 2009

Sanatoria per le multe stradali

PoliziaMunicipale.it





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fonte:
www.italiaoggi.it



Arriva la sanatoria per le multe stradali

ma l'adesione da parte dei comuni non È obbligatoria

di Antonio G. Paladino


Sulle multe stradali è in arrivo una mini sanatoria per i comuni. Infatti, gli importi iscritti a ruolo o per i quali è già stata notificata l'ingiunzione di pagamento, afferenti le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada rilevati entro il 31.12.2004, possono essere "condonati" mediante il pagamento in forma ridotta del minimo della sanzione edittale e di una somma a titolo di aggio per il concessionario della riscossione.
Saranno le stesse amministrazioni locali, con propri atti, permettere il pagamento ridotto ai contribuenti interessati i quali riceveranno apposita comunicazione per poter aderire alla sanatoria.
Lo prevede il disegno di legge di conversione del decreto anticrisi, nel testo uscito al termine del lavoro operato dalle commissioni bilancio, finanze e tesoro della camera e sul quale il governo intende porre la fiducia.
Un condono che (si veda ItaliaOggi di ieri) non ha certo fatto esultare di gioia i primi cittadini italiani. Molti sindaci, infatti, hanno sollevato perplessità all'Anci, in quanto queste risorse sono già "cristallizzate" nei bilanci comunali, con i relativi impegni e verrebbe pertanto difficile poterci rinunciare. Resta il fatto che, dal tenore letterale della norma in esame, l'avvio di un simile «colpo di spugna» in tal senso non sia certo ritenuto un obbligo per le amministrazioni locali. Depone a questo favore l'uso della locuzione "possono", utilizzata dal legislatore nella previsione di poter dare il via alla rottamazione dei ruoli ante 2005.
Vediamo cosa dice la previsione del disegno di legge anticrisi. Innanzitutto, la ratio della norma viene immediatamente identificata. Occorre incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e contenerne i costi complessivi, oltre che a favorire "la riduzione del contenzioso pendente in materia". Pertanto, con riferimento agli importi già iscritti a ruolo, ovvero per quelli su cui è già stata notificata al trasgressore l'ingiunzione di pagamento, inerenti sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, le amministrazioni locali "possono stabilire" con propri atti (pertanto con apposita delibera consiliare ovvero con l'adozione di una delibera consiliare che modifichi il regolamento sulle sanzioni amministrative, con l'introduzione di uno specifico articolo) la possibilità, per i debitori di estinguere il loro debito con il pagamento agevolato. Il contribuente dovrà pagare un somma pari al minimo della sanzione amministrativa edittale prevista "per ogni singola violazione", dovrà pagare anche le spese relative al procedimento e alla notifica del verbale ed, infine, una somma a titolo di aggio, pari al 4% all'agente di riscossione. Somma, quest'ultima, intesa quale rimborso/ristoro delle somme che lo stesso agente della riscossione ha sostenuto per le procedure esecutive che ha effettuato e per i diritti di notifica della cartella. Una volta adottato l'atto che dà l'avvio alla procedura, entro centoventi giorni successivi alla sua pubblicazione, l'agente riscossore (ovvero gli uffici comunali se è stata utilizzata la procedura dell'ingiunzione di pagamento) mediante l'invio di "apposita" comunicazione, informeranno i contribuenti interessati della possibilità di avvalersi della sanatoria.


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