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Data di pubblicazione: 18 agosto 2008

Ordinanze e pagamento in misura ridotta

PoliziaMunicipale.it



Note a margine delle nuove norme sul pagamento in misura ridotta
(
Luca Marzuoli – Comandante della Polizia Municipale di Città S. Angelo – Pescara)

La modifica dell'articolo 16 della Legge 689/1981, pone un problema.
Secondo la norma nella nuova formulazione, la Giunta .
Interpretando letteralmente, questo vorrebbe significare che:


1. Vi è sempre un minimo ed un massimo edittale stabilito dalla legge, (
Art. 7-bis del D. lgs. 267/2000: da € 25,00 a € 500,00) che costituisce il
range all'interno del quale ci si deve muovere e che non si può comunque travalicare;
2. la Giunta è chiamata a decidere con un atto deliberativo l'importo del pagamento in misura ridotta che estingue le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze;
3. tale provvedimento ha valenza generale perché afferisce al pagamento in misura ridotta delle violazioni a
tutti i regolamenti comunali ed a
tutte le ordinanze;
4. la determinazione del
quantum è si discrezionale – nel senso che è rimessa ad un atto unilaterale della Giunta – ma tele
quantum deve essere ragionevole e proporzionato, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 10 e 11 della L. 689/1981;
5. il
quantum del pagamento in misura ridotta, non può certamente coincidere con il massimo edittale (€ 500,00), perché questo sarebbe contraddittorio ed illogico
in re ipsa: se esso è un "pagamento in misura ridotta", allora non potrà essere equivalente al pagamento del massimo edittale;
6. i criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui al punto 4) devono essere argomentati. Dunque, ad avviso di chi scrive, si potrebbe assumere il criterio del "decuplo del minimo", stabilendo il pagamento in misura ridotta ad € 250,00. Tale cifra, che si pone esattamente a metà del
range fissato dalla legge tra € 25,00 ed € 500,00, equivale al decuplo del minimo fissato
ex lege ed appare ragionevolmente alta per garantire il valore dissuasivo della sanzione;
7. Nella stessa delibera in cui si fissa la misura del pagamento in misura ridotta che, per così dire, definiremo a carattere generale, proprio in ossequio alla norma, bisognerebbe disciplinare tutti quei casi specifici che si riferiscono a violazioni di particolare gravità ed allarme sociale. In alternativa, essendo state già adottate le ordinanze, le si potrebbe elencare indicando caso per caso i nuovi importi dei pagamenti in misura ridotta (
è la soluzione adottata di recente dal Comune di Verona);
Perciò, nel
corpus della deliberazione, suggerirei di scrivere:
"In considerazione dell'elevato allarme sociale e del senso di insicurezza che tali comportamenti determinano nella popolazione; della percezione di degrado urbano che essi trasmettono, la Giunta da mandato al Sindaco di adottare le necessarie ordinanze tenendo conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge per le sanzioni edittali e dei pagamenti in misura ridotta di seguito elencati per ciascuna delle ipotesi riportate di seguito:









































Comportamento vietato/violazione
Sanzioni edittali
Pagamento in misura ridotta
- Contrattare prestazioni sessuali su strada;


euro 25,00 - euro 500,00

euro 450,00
- Sostare sul suolo pubblico con abbigliamento atto a coprire il corpo in minima parte


euro 25,00 - euro 500,00


euro 450,00
- Sostare sul suolo pubblico in atteggiamento che inequivocabilmente connota l'esercizio dell'attività di meretricio



euro 25,00 - euro 500,00



euro 450,00
- Intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.






euro 25,00 - euro 500,00






euro 450,00
- Esercitare l'accattonaggio o comunque mendicare nell'intero territorio del centro storico; in tutte le vie e piazze delle contrade; presso le intersezioni stradali; all'interno ed in prossimità dei mercati rionali; nelle aree prospicienti gli ospedali e le case di cura; davanti ed in prossimità dei luoghi di culto e dei cimiteri; davanti o in prossimità di tutti gli esercizi commerciali; davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.






euro 25,00 - euro 500,00






euro 100,00
- Somministrare o consumare dopo le ore 01:00 in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione della somministrazione e del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione esistenti;
- Abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.






euro 25,00 - euro 500,00






euro 100,00


8. La
ratio di tale procedura sta nel fatto che –
ope legis – è la Giunta a decidere l'importo del pagamento in misura ridotta e
non il Sindaco con propria ordinanza. Dunque, ad avviso di chi scrive: a) la Giunta stabilisce l'importo del PMR nei casi generali; b) la Giunta indica al Sindaco i comportamenti particolari che ritiene necessario sanzionare più gravemente ed indica anche l'importo dei relativi PMR, oppure nella delibera si elencano le ordinanze già adottate e le si riconduce ai nuovi importi che si indicheranno; c) il Sindaco, nel caso in cui debba adottare ordinanze
ex novo, lo farà tenendo conto degli specifici comportamenti indicati dalla Giunta e dei relativi PMR, seguendo le direttive impartite dalla Giunta stessa.


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Sullo stesso arogmento,
clicca qui per leggere tutte le notizie relative al pacchetto sicurezza e, in particolare, la scheda operativa sulle nuove norme relative alle ordinanze sindacali.



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