Data di pubblicazione:
27 agosto 2010
Revisione scaduta
Fonte:
PoliziaMunicipale.it
Se ne è parlato poco e male. Il nuovo articolato dell'art. 80 del codice stradale recita testualmente che in caso di revisione scaduta, normalmente, "l'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369".
In buona sostanza, come anticipato su questa rivista, è la fine del permessino provvisorio che poteva essere redatto dalla polizia stradale ai sensi dell'art. 399 del regolamento stradale per consentire all'autista di portare a casa il veicolo irregolare.
Come comportarsi allora? Le ultime indiscrezioni ministeriali, dopo il silenzio assordante in materia delle circolari Mininterno, sembrano indirizzate a marcare il tenore letterale della riforma.
In pratica si dovrà indicare sul verbale che:
"il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione, verbale n....del..... il trasgressore si impegna ad effettuare immediatamente la visita, consapevole di poter circolare solo per questo scopo".
In buona sostanza se l'utente si reca immediatamente in officina il problema non sussiste.
Diversamente spetterà all'interessato dimostrare con supporti documentali di aver ottemperato tempestivamente all'impegno sottoscritto evidenziando per esempio una prenotazione immediata della revisione che ammetterà alla circolazione anche per il giorno reale della verifica.
Quel che importa è che l'operatore di polizia stradale non autorizzi arbitrariamente una circolazione temporanea fuori legge.
In caso di sinistro, infatti, possono scattare guai grossi per chi ha ammesso il veicolo ad un rientro "vecchio stile".
La redazione di poliziamunicipale.it
In buona sostanza, come anticipato su questa rivista, è la fine del permessino provvisorio che poteva essere redatto dalla polizia stradale ai sensi dell'art. 399 del regolamento stradale per consentire all'autista di portare a casa il veicolo irregolare.
Come comportarsi allora? Le ultime indiscrezioni ministeriali, dopo il silenzio assordante in materia delle circolari Mininterno, sembrano indirizzate a marcare il tenore letterale della riforma.
In pratica si dovrà indicare sul verbale che:
"il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione, verbale n....del..... il trasgressore si impegna ad effettuare immediatamente la visita, consapevole di poter circolare solo per questo scopo".
In buona sostanza se l'utente si reca immediatamente in officina il problema non sussiste.
Diversamente spetterà all'interessato dimostrare con supporti documentali di aver ottemperato tempestivamente all'impegno sottoscritto evidenziando per esempio una prenotazione immediata della revisione che ammetterà alla circolazione anche per il giorno reale della verifica.
Quel che importa è che l'operatore di polizia stradale non autorizzi arbitrariamente una circolazione temporanea fuori legge.
In caso di sinistro, infatti, possono scattare guai grossi per chi ha ammesso il veicolo ad un rientro "vecchio stile".
La redazione di poliziamunicipale.it
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